PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1610 e rilevato che:

                reca un contenuto omogeneo che, allo scopo di far fronte a quattro procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie, mira a disciplinare la materia della conservazione della fauna selvatica, intervenendo in due diverse direzioni: da un lato, detta nuove misure da porre in atto nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) nonché ulteriori misure di conservazione della fauna e di limitazione dell'attività venatoria valevoli in situazioni specifiche, e comunque fino all'adozione di appositi provvedimenti che ciascuna Regione è chiamata ad adottare; dall'altro lato, fissa criteri più puntuali e restrittivi entro i quali le Regioni medesime sono legittimate a disciplinare l'esercizio delle deroghe ai divieti di caccia;

                disciplina, agli articoli 2, 3, 4 e 5, la materia delle misure di conservazione, intervenendo così con norme di rango primario in una materia che, per altri versi, è demandata ad una fonte regolamentare, ed in particolare al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

                reca, all'articolo 8, un intervento sostitutivo urgente nei confronti delle Regioni - adottato (come chiarito nella relazione per l'analisi tecnico-normativa) ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - con il quale si dispone la sospensione degli effetti delle deroghe adottate dalle Regioni in difformità dall'ordinamento comunitario e statale, nonché l'abrogazione e l'annullamento delle leggi e degli atti regionali difformi, una volta trascorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge senza che le Regioni abbiano provveduto; da tale norma discende, quindi, un atipico fenomeno di abrogazione di leggi regionali, che avviene in modo esplicito ma in via condizionata e, comunque, con riguardo ad un novero indeterminato di atti che non sono puntualmente indicati, pregiudicando esigenze di certezza del diritto e costituendo altresì una potenziale fonte di contenzioso;

                nel modificare le regole concernenti le misure di conservazione dispone la sostituzione generalizzata di «tutte quelle precedentemente adottate», che, peraltro, la relazione per l'analisi tecnico-normativa individua in atti non aventi rango primario (in particolare, la delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 25 marzo 2005);

                la tecnica della novellazione - agli articoli 7, comma 1, lettere a) e b) e 9, comma 1, lettere a), b), e), f) e g) - non è utilizzata

 

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conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), i cui contenuti, particolarmente ampi, forniscono elementi di grande utilità alla lettura del provvedimento;

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 5, comma 3 - che demanda ad un decreto ministeriale le misure da applicare in via sostitutiva in caso di inerzia delle Regioni nel dare attuazione alla disciplina, posta dal medesimo decreto, sui requisiti minimi uniformi che le Regioni devono rispettare nel definire una serie di misure relative alla conservazione della fauna - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la necessità di prefigurare tale peculiare fattispecie di intervento sostitutivo, oltre quelle già previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, i cui elementi specifici sarebbero peraltro determinati da una fonte subordinata;

                all'articolo 7 - che introduce a regime un'ulteriore specie di intervento sostitutivo in materia di deroghe al prelievo venatorio, che va ad aggiungersi a quelli già previsti dalla legge n. 131 del 2003 e, con specifico riguardo all'adempimento di obblighi comunitari, dalla legge n. 11 del 2005 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire, procedendo eventualmente ad un apposito richiamo normativo, se l'intervento qui previsto costituisca una specificazione per il settore delle deroghe al prelievo venatorio della disciplina generale dettata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1610 Governo, di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante «Disposizioni

 

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urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate, riguardando la tutela della fauna selvatica e la conseguente regolazione del prelievo venatorio, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che la disciplina in esame, in quanto volta a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione può essere altresì ricondotta alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato inoltre che gli interventi sostitutivi disciplinati dagli articoli 7 e 8 appaiono riconducibili al dettato costituzionale di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - che prevede, in particolare, che «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria» e demanda alla legge il compito di definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione» - nonché alla relativa normativa ordinaria di attuazione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i rapporti esistenti tra l'intervento sostitutivo ivi previsto in materia di deroghe al prelievo venatorio e le procedure per l'applicazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nonché le procedure per l'adozione di misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario previste dalla n. 11 del 2005, eventualmente adottando le necessarie misure di coordinamento;

            b) con riguardo all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, in ragione della proporzionalità tra il provvedimento sostitutivo e le finalità perseguite richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 131

 

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del 2003, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in luogo dell'abrogazione e dell'annullamento, rispettivamente, delle leggi e degli atti regionali difformi dalle disposizioni comunitarie, la loro inefficacia;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo forme di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1610, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;

            preso atto della finalità del provvedimento, che consiste nell'assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica, a fronte dell'esistenza di quattro procedure di infrazione, avviate dalle Istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa interna, nazionale e regionale, con la citata direttiva;

            rilevato, pertanto, che gli interventi di cui al decreto-legge n. 251 del 2006 costituiscono un atto dovuto da parte del Governo, al fine di adempiere a precisi e specifici obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'ordinamento comunitario;

 

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            visto il parere reso, in data 13 settembre 2006, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul provvedimento in esame ed auspicato ogni possibile sforzo affinché si giunga - con particolare riferimento al contenuto degli articoli 7 e 8 del decreto-legge in esame - ad una tendenziale convergenza tra le istanze regionali e le indispensabili esigenze di coordinamento a livello statale;

            osservato, in ogni caso, che interventi di prelievo venatorio selettivo - eventualmente autorizzati dalle regioni - possono inserirsi nell'ambito di un percorso che non può prescindere dal coinvolgimento delle autorità scientifiche di settore, attraverso le quali garantire, in modo autorevole e al di sopra delle parti, la salvaguardia degli ecosistemi e della consistenza della fauna selvatica;

            considerato che - in questo quadro - assume grande rilevanza il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) nel redigere i pareri relativi ai prelievi per le diverse specie e i diversi territori e, di conseguenza, appare auspicabile un adeguamento dell'INFS ai nuovi e impegnativi compiti, attraverso un suo potenziamento;

            considerato che l'articolo 4, comma 2, interviene con ulteriori misure di conservazione, prevedendo la sospensione della realizzazione di centrali eoliche fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS) e disponendo che la valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e che la realizzazione dell'intervento è subordinata al parere del citato Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

            posto, infine, che l'articolo 6, comma 2, dispone in termini generali che le misure di conservazione previste dal decreto sostituiscono tutte quelle adottate per le Zone di protezione speciale (ZPS) e per le Zone speciali di conservazione (ZSC), ma che il decreto-legge individua solo le misure applicabili alle ZPS, allorché invece, per le ZSC, contiene un mero rinvio ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione di tali zone;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia chiarita la formulazione dell'articolo 6, comma 2, specificando se tale disposizione si riferisce alle sole ZPS, rispetto alle quali il decreto contempla specifiche misure di conservazione, oppure se esso trova applicazione anche rispetto alle misure adottate per le ZSC con successivi decreti ministeriali;

            b) con specifico riferimento alle ZPS, sia operato un coordinamento tra l'efficacia sostitutiva delle misure previste dal decreto contemplata dalla disposizione di cui sopra, con l'articolo 2, comma 1, che, facendo salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 357 del 1997, considera tali misure come integrative rispetto a quelle contemplate dal decreto da ultimo citato;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 2, evitando la generica sospensione della produzione elettrica da fonte eolica e prevedendo, semmai, l'obbligo di subordinare la realizzazione di centrali eoliche alla presentazione di uno studio del proponente relativo agli aspetti faunistici e alla tutela degli ecosistemi;

            2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo l'eventuale definizione di un sistema sanzionatorio;

            3) al fine di fare fronte ai nuovi e impegnativi compiti derivanti dal decreto-legge in esame, si segnala l'esigenza di potenziare, anche in termini finanziari e di dotazione organica, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale organo di consulenza scientifica del Governo e delle regioni.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica;

            considerata, in termini generali, l'opportunità, una volta superata l'emergenza dettata dal contenzioso comunitario, di avviare una ulteriore fase di confronto costruttivo tra Stato e regioni in materia di conservazione della fauna selvatica;

            rilevata, in particolare, la ragionevolezza delle ulteriori misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) dettate dall'articolo 4, con particolare riferimento al divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, dello svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli, i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché l'accesso al fondo degli aventi diritto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge «Conversione in legge, del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica» (atto Camera n. 1610 Governo),

            considerato che l'articolo 3, comma 3, stabilisce il principio in base al quale nelle Zone di protezione speciale è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto;

            considerato che in relazione alla disposizione in esame sarebbe opportuno indicare un termine entro il quale effettuare le citate operazioni di messa in sicurezza;

            osservato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, è vietata la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;

            considerato che andrebbe valutata l'opportunità di consentire il completamento delle linee già autorizzate e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

            considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale;

            preso atto che ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 4 la valutazione d'incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

            ritenuto che ai fini di una migliore interpretazione della normativa in esame sarebbe opportuno formulare la norma sopra richiamate in maniera più specifica al fine di evitare l'estensione dei divieti sopra indicati a casi rispetto ai quali non sia necessaria l'applicazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una norma volta a garantire che gli interventi di messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee aree ad alta e media tensione previsti dal comma 3 dell'articolo 3 vengano effettuati entro una scadenza temporale definita, dando priorità a quelli da effettuarsi nelle zone di protezione speciale;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'apposita deroga alla norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), al fine di consentire il completamento delle linee già autorizzate e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

            c) valuti la Commissione se, in considerazione della rilevanza e genericità dei vincoli posti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto-legge in esame non sia opportuno prevedere disposizioni normative più specifiche, eventualmente limitate ad opere di determinata pericolosità o di specifica grandezza.

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 20 settembre 2006)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1610, di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica;

            rilevato che il nuovo testo, approvato dalla Commissione Agricoltura, sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge, che prevedeva il divieto di caccia in ogni caso nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e ritorno al luogo di nidificazione;

            considerato che tale disposizione, dando attuazione all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE, era intesa a superare gli specifici rilievi formulati nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea con il parere motivato inviato il 4 luglio 2006 (procedura d'infrazione n. 2006/2131);

 

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            tenuto conto pertanto che la soppressione della citata lettera d) comporterebbe la prosecuzione della procedura di infrazione, con eventuale ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia contro l'Italia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a ripristinare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge.

(Parere espresso il 21 settembre 2006)
 

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